Chiarimento legge siti internet in merito alle aziende

Chiarimento legge siti internet in merito alle aziende

A seguito delle varie richieste che ci vengono fatte dai nostri clienti pubblichiamo qui un chiarimento in merito alle leggi vigenti per la pubblicazione di siti Internet Aziendali.

Dallo scorso 29 Luglio 2009 sono in vigore le nuove disposizioni in materia di adempimenti pubblicitari a carico delle società.

La Legge 88/2009 art. 42 (c.d. “Comunitaria 2008”) ha infatti integrato le disposizioni previste dal Codice Civile agli art.2250 e 2630:

  • In particolare l’obbligo di pubblicazione negli atti e nella corrispondenza dei dati quali la sede della società, il numero di iscrizione al registro imprese, il R.E.A. e l’eventuale capitale sociale, è stato esteso allo “spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico“.
  • Tutte le aziende on-line dovranno quindi integrare le informazioni  anche nei propri siti web nonché nella corrispondenza telematica e, verosimilmente, in ogni spazio elettronico compresi quindi i profili nei social networks.
  • Da ricordare inoltre che esiste già una norma fiscale (art. 35 del D.P.R. 633/1972) che impone di indicare il solo numero di partita IVA almeno nella home page del sito internet della società. Questa norma, applicabile a tutti i soggetti titolari di partita IVA, rimane comunque efficace.
  • Per le attività di commercio elettronico  è quindi opportuno integrare le informazioni minime previste dal Codice del Consumo -che devono essere prodotte prima della conclusione del contratto- con quelle richieste dall’Art. 2250 del codice civile e verificare che siano correttamente pubblicate all’interno degli e-store ma anche e soprattutto inserite nella corrispondenza automatica generata dai carrelli elettronici.

Il mancato adempimento prevede una sanzione a carico dell’organo amministrativo (amministratore unico, consiglieri di amministrazione) da € 206 ad € 2.065.